Invermectina

COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iverscab». (21A02958) (GU Serie Generale n.119 del 20-05-2021)
Documento Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-20&atto.codiceRedazionale=21A02958&elenco30giorni=false
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 78 del 10 maggio 2021
Procedura europea n. NL/H/5115/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IVERSCAB, nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate.
Titolare A.I.C.: Substipharm, con sede legale e domicilio fiscale
in 24 Rue Erlanger, 75016, Parigi, Francia.
Confezioni:
«3 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540013 (in base 10) 1G9BCF (in base 32);
«3 mg compresse» 8 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540025 (in base 10) 1G9BCT (in base 32);
«3 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540037 (in base 10) 1G9BD5 (in base 32);
«3 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540049 (in base 10) 1G9BDK (in base 32);
«3 mg compresse» 16 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540052 (in base 10) 1G9BDN (in base 32);
«3 mg compresse» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 048540064 (in base 10) 1G9BF0 (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Validita' prodotto integro: diciotto mesi.
Condizioni particolari per la conservazione: conservare a
temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale
per proteggere il medicinale dalla luce.
Composizione: Iverscab 3 mg, compresse.
Principio attivo: 3 mg di ivermectina.
Eccipienti:
cellulosa microcristallina (E460);
amido di mais pregelatinizzato;
butilidrossianisolo (E320);
magnesio stearato (E470b).
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
Europeenne De Pharmacotechnie - Europhartech, Rue Henri Matisse,
63370 Lempdes, Francia.
Indicazioni terapeutiche:
trattamento della strongiloidiasi gastrointestinale
(anguillulosi);
trattamento di sospetta o diagnosticata microfilaremia in
pazienti con filariasi linfatica causata da Wuchereria bancrofti;
trattamento della scabbia sarcoptica umana. Il trattamento e'
giustificato quando la diagnosi di scabbia e' stata stabilita
clinicamente e/o da un esame parassitologico. Senza diagnosi formale,
in caso di prurito, il trattamento non e' giustificato.
Le linee guida ufficiali devono essere prese in considerazione.
Le linee guida ufficiali normalmente includeranno le linee guida
dell'OMS e delle autorita' sanitarie pubbliche.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'.
Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura.
Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla
determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno
rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in
commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia
europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.Mentre in tv i Bibvirostar sputano sull’invermectina….
La sua approvazione è passata!!!
Ovviamente i “merdia” se ne guardano bene dal raccontarlo.
Dobbiamo informare medici e avvocati di questa notizia.
Potrebbe essere una buona strategia per evitare l’obbligo per quelle categorie che sono vessate!
Il Giappone chiede ai medici di utilizzarla.
In India sembra che siano usciti dalla crisi con questo farmaco.
(C.)
https://t.me/PIUSIAMOPRIMANEUSCIAMO







