PEC nelle aste giudiziarie telematiche

PEC nelle aste giudiziarie telematiche
Comprare un box, un’auto o un appartamento a un’asta giudiziaria dall’ufficio o col PC di casa? Da qualche anno è possibile, grazie a nuove norme che prevedono in alcuni casi la vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche e, in tale caso, il “presentatore” di un’offerta telematica dovrà soltanto munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di un dispositivo per la firma digitale. La normativa di riferimento è contenuta nel Codice di procedura civile e nelle regole tecniche e operative del D.M. n. 32/2015.

Innovazione, digitalizzazione e telematizzazione avanzano anche nelle aule dei tribunali. In particolare, a seguito della riforma della materia delle esecuzioni immobiliari, da qualche anno viene effettuata con modalità telematica anche la vendita forzata dei beni mobili e immobili disposta dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato.

Chi vuole presentare la propria offerta per acquistare un bene messo all’asta oggi lo può fare senza presentarsi fisicamente il giorno della vendita in tribunale o nell’ufficio di un professionista delegato alla vendita, ma utilizzando una postazione internet, un dispositivo di firma digitale e una PEC, cioè una casella di posta elettronica certificata.
Vi è comunque chi ritiene opportuno affidarsi a società specializzate per espletare la procedura prevista per la presentazione della domanda di acquisto e per altre fasi che possono rivelarsi complesse per chi, pur avvezzo all’uso degli strumenti digitali, non ha familiarità con la materia.

Un po’ di norme…

In base all’art 569, comma 3, c.p.c. il giudice, dopo avere disposto con ordinanza la vendita forzata dell’immobile, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.”
Le modalità di svolgimento dell’asta telematica sono invece previste dal D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche).

La vendita telematica è gestita – su autorizzazione del giudice – da un soggetto costituito in forma di persona giuridica che deve essere iscritto in un apposito registro istituito dal Ministero di Giustizia: la gara si svolge tra più offerenti tramite l’utilizzo di una specifica piattaforma informatica, messa a disposizione dal “gestore” – per l’appunto, la società autorizzata dal giudice a gestire la vendita telematica – che consente la gestione e la partecipazione alla vendita tramite le modalità e le specifiche previste dal D.M. n. 32/2015.

Il PVP (Portale delle vendite pubbliche)

Dal 17 luglio 2017 il Ministero della giustizia ha attivato il Portale delle vendite pubbliche (PVP – https://pvp.giustizia.it) sul quale vengono pubblicati gli avvisi di vendita dei beni provenienti dalle procedure esecutive e concorsuali oltre che le ulteriori procedure per le quali è prevista la pubblicazione per legge.

Dopo il primo periodo di applicazione delle nuove modalità operative, il sistema appare già ben rodato e dalla normativa emerge la conferma della necessità di essere dotati di una casella di posta elettronica certificata (PEC), in particolare sia per quanto riguarda la pubblicità degli avvisi di vendita sia per le stesse modalità di esecuzione delle aste telematiche.

Da un lato, possono pubblicare gli avvisi di vendita sul PVP il professionista delegato o il commissionario o, in mancanza, il creditore pignorante o il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, in conformità alle specifiche tecniche (si parla di “soggetto legittimato”).

Dall’altro lato, tramite il PVP gli utenti interessati possono presentare l’offerta e la richiesta di visita/visione del bene a seguito della quale sarà possibile esercitare il diritto di visionare gli immobili entro 15 giorni (art. 560 c.p.c.).
Entriamo nel vivo delle vendite giudiziarie telematiche dando uno sguardo alle tipologie della “vendita sincrona”, della “vendita sincrona mista” e della “vendita asincrona”, contemplate dal D.M. n. 32/2015.

Vendita sincrona

  • l’incanto o la gara nella vendita immobiliare senza incanto si svolgono con rilanci formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato) e di tutti gli offerenti;
  • l’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate solo con modalità telematiche.

Vendita sincrona mista

  • l’incanto o la gara nella vendita immobiliare senza incanto con rilanci formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo di persona davanti al giudice o al referente della procedura (professionista delegato);
  • l’offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate in via telematica o in modalità tradizionale mediante deposito presso lo studio del professionista delegato o in cancelleria;
  • chi ha formulato l’offerta o la domanda con modalità telematiche partecipa alle operazioni di vendita in modalità telematica, chi ha formulato l’offerta o la domanda con modalità tradizionale partecipa comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

Vendita asincrona

  • l’incanto o la gara nella vendita immobiliare senza incanto con rilanci formulati esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (professionista delegato);
  • l’offerta e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente in via telematica.

Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario

Per quanto riguarda i beni mobiliari, il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Si tratta di uno strumento che risulta efficace in termini di economicità, flessibilità e trasparenza, in particolare se la presentazione delle offerte e la gara si svolgono per via telematica, presentando in tal caso le seguenti caratteristiche:

  • vendita con modalità asincrona dei beni mobili;
  • gli utenti interessati a partecipare devono registrarsi sul portale del gestore della vendita telematica compilando un modulo digitale di registrazione, con i dati identificativi e i recapiti richiesti dal D.M. n. 32/2015;
  • conclusa la registrazione e attivato l’account, all’utente viene assegnato uno pseudonimo così da garantirne l’anonimato.

Presentazione dell’offerta per partecipare a una vendita telematica

Le “offerte” vanno presentate unicamente tramite un modulo web disponibile sul PVP. Secondo la normativa, l’offerente ha due opzioni:

  1. disporre di una “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, rilasciata da un gestore identificato dal Ministero di Giustizia ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015 (sistema non ancora operativo dato che non vi sono gestori iscritti nel registro PEC per la vendita telematica);
  2. disporre di una casella PEC “tradizionale” e del dispositivo di firma digitale con cui firmare l’offerta, che è l’opzione attualmente utilizzata.

Maggiori informazioni (manuali utente come quello per l’inserimento dell’avviso di vendita, indicazione degli importi del contributo di pubblicazione sul PVP, FAQ e una guida sul PVP), sono reperibili sul Portale dei servizi telematici (https://pst.giustizia.it/) del Ministero della Giustizia.

L’utilizzo della PEC è espressamente previsto per tutta una serie di adempimenti quali il procedimento per l’iscrizione (art. 5, D.M. n. 32/2015), la comunicazione dei gestori delle vendite telematiche delle eventuali vicende modificative dei requisiti dei beni (art. 7), la modalità di presentazione dell’offerta e dei documenti allegati (al fine di trasmettere l’offerta e per poter ricevere le comunicazioni previste dal regolamento, la PEC è compresa tra i tanti elementi che devono comparire nell’offerta quali quelli   identificativi dell’offerente, il codice fiscale, la partita IVA, ma anche l’IBAN e la descrizione del bene), nonché le stesse modalità di  presentazione  dell’offerta  e  di  svolgimento  delle operazioni di vendita (art. 25).

L’offerta stessa e i relativi documenti allegati vengono inviati a un apposito indirizzo di PEC del Ministero della Giustizia.

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.

A cura di Wolters Kluwer

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