DIRITTI UMANI ONU 1948
(Testo completo)

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell’Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo. _________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

 

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

 

Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

 

Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

 

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo

 

7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

 

Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

 

Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

 

Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

 

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 

Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

 

Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

 

Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

 

Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

 

Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

 

 

 

Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

 

Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

 

Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 

STATUTO DELL’ONU (San Fracisco 1945)

-Parte inziale fondamentale ed ineccepibile-

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini. In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. RU 2003 866; FF 2001 1035 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 2002 885 0.120 Cooperazione internazionale 2 0.120 Capitolo I: Fini e principi Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono:

 

  1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.

 

  1. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale. 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.

 

  1. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.

 

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SAN FRANCISCO 1945 STATUTO ONU.

Testo completo

Traduzione1 Statuto delle Nazioni Unite Fatto a San Francisco il 26 giugno 1945 Approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 20012 Dichiarazione d’accettazione degli obblighi contenuti nello Statuto dell’ONU depositata dalla Svizzera il 10 settembre 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2002 (Stato 24 ottobre 2006) Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini. In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. RU 2003 866; FF 2001 1035 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU 2002 885 0.120 Cooperazione internazionale 2 0.120 Capitolo I: Fini e principi Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace. 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale. 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione. 4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni. Art. 2 L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi: 1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto. 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva. Statuto delle Nazioni Unite 3 0.120 6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII. Capitolo II: Membri dell’Organizzazione Art. 3 Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’articolo 110. Art. 4 (1) Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. (2) L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Art. 5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza. Art. 6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Cooperazione internazionale 4 0.120 Capitolo III: Organi Art. 7 (1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato. (2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al presente Statuto. Art. 8 Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza. Capitolo IV: Assemblea generale Art. 9 Composizione (1) L’Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite. (2) Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale. Art. 10 Funzioni e poteri L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti. Art. 11 (1) L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro. (2) L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35 paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell’articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione. Statuto delle Nazioni Unite 5 0.120 (3) L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. (4) I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10. Art. 12 (1) Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza. (2) Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni. Art. 13 (1) L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione; b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione. (2) Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X. Art. 14 Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite. Cooperazione internazionale 6 0.120 Art. 15 (1) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. (2) L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite. Art. 16 L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche. Art. 17 (1) L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione. (2) Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale. (3) L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni. Art. 18 Votazione (1) Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto. (2) Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell’articolo 86, l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio. (3) Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. Art. 19 Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere Statuto delle Nazioni Unite 7 0.120 a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Art. 20 Procedura L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite. Art. 21 L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione. Art. 22 L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni. Capitolo V: Consiglio di sicurezza Art. 23 Composizione (1) Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica. (2) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili. (3) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio. Art. 24 Funzioni e Poteri (1) Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Cooperazione internazionale 8 0.120 Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome. (2) Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII. (3) Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale. Art. 25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto. Art. 26 Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti. Art. 27 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri. (3) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto. Art. 28 Procedura (1) Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione. (2) Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato. (3) Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori. Statuto delle Nazioni Unite 9 0.120 Art. 29 Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni. Art. 30 Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente. Art. 31 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti. Art. 32 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite. Capitolo VI: Soluzione pacifica delle controversie Art. 33 (1) Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. (2) Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi. Art. 34 Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Cooperazione internazionale 10 0.120 Art. 35 (1) Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell’articolo 34 all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale. (2) Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto. (3) I procedimenti dell’Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12. Art. 36 (1) Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati. (2) Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti. (3) Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte3. Art. 37 (1) Se le parti di una controversia della natura indicata nell’articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza. (2) Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell’articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata. Art. 38 Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33–37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia. 3 RS 0.193.501 Statuto delle Nazioni Unite 11 0.120 Capitolo VII: Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione Art. 39 Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Art. 40 Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all’articolo 39, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie. Art. 41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Art. 42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite. Art. 43 (1) Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. (2) L’accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi. Cooperazione internazionale 12 0.120 (3) L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali. Art. 44 Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso. Art. 45 Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione combinata di un’azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore. Art. 46 I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore. Art. 47 (1) È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo. (2) Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l’efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività. (3) Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito. Statuto delle Nazioni Unite 13 0.120 (4) Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali. Art. 48 (1) L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza. (2) Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri. Art. 49 I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza. Art. 50 Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà. Art. 51 Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Capitolo VIII: Accordi regionali Art. 52 (1) Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Cooperazione internazionale 14 0.120 (2) I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. (3) Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza. (4) Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35. Art. 53 (1) Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato. (2) L’espressione «Stato nemico» quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto. Art. 54 Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Capitolo IX: Cooperazione internazionale economica e sociale Art. 55 Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; Statuto delle Nazioni Unite 15 0.120 b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c. il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Art. 56 I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55. Art. 57 (1) I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63. (2) Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione «Istituti specializzati». Art. 58 L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati. Art. 59 L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 55. Art. 60 Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X. Capitolo X: Consiglio economico e sociale Art. 61 Composizione (1) Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale. (2) Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili. Cooperazione internazionale 16 0.120 (3) Alla prima elezione successiva all’aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell’anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall’Assemblea Generale. (4) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio. Art. 62 Funzioni e Poteri (1) Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati. (2) Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti. (3) Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza. (4) Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza. Art. 63 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all’articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale. (2) Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite. Art. 64 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza. (2) Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni. Art. 65 Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda. Statuto delle Nazioni Unite 17 0.120 Art. 66 (1) Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale. (2) Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati. (3) Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale. Art. 67 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. Art. 68 Procedura Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni. Art. 69 Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro. Art. 70 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati. Art. 71 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato. Cooperazione internazionale 18 0.120 Art. 72 (1) Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente. (2) Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri. Capitolo XI: Dichiarazione concernente i territori non autonomi Art. 73 I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo: a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b. di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo; c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII. Art. 74 I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo. Statuto delle Nazioni Unite 19 0.120 Capitolo XII: Regime internazionale di amministrazione fiduciaria Art. 75 Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione «territori in amministrazione fiduciaria». Art. 76 Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti: a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria; c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo; d. di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 80. Art. 77 (1) Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria: a. territori attualmente sottoposti a mandato; b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione. (2) Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni. Cooperazione internazionale 20 0.120 Art. 78 Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza. Art. 79 Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85. Art. 80 (1) Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite. (2) Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall’articolo 77. Art. 81 La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione «autorità amministratrice», potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa. Art. 82 In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell’articolo 43. Statuto delle Nazioni Unite 21 0.120 Art. 83 (1) Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza. (2) Gli obiettivi fondamentali indicati nell’articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica. (3) Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa. Art. 84 L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio in amministrazione. Art. 85 (1) Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea generale. (2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni. Capitolo XIII: Consiglio di amministrazione fiduciaria Art. 86 Composizione (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite: a. Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria; b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell’articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria; Cooperazione internazionale 22 0.120 c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano. (2) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso. Art. 87 Funzioni e Poteri L’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell’esercizio delle loro funzioni, possono: a. esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice; b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità amministratrice; c. disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l’autorità amministratrice; d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria. Art. 88 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea Generale presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario. Art. 89 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto. (2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. Art. 90 Procedura (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente. (2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri. Statuto delle Nazioni Unite 23 0.120 Art. 91 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze. Capitolo XIV: Corte internazionale di giustizia Art. 92 La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto4 annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto. Art. 93 (1) Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia5. (2) Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Art. 94 (1) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. (2) Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione. Art. 95 Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire. 4 RS 0.193.501 5 RS 0.193.501 Cooperazione internazionale 24 0.120 Art. 96 (1) L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica. (2) Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività. Capitolo XV: Segretariato Art. 97 Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l’Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione. Art. 98 Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione. Art. 99 Il Segretario Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Art. 100 (1) Nell’adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all’Organizzazione. (2) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni. Statuto delle Nazioni Unite 25 0.120 Art. 101 (1) Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale. (2) Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato. (3) La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile. Capitolo XVI: Disposizioni varie Art. 102 (1) Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo. (2) Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite. Art. 103 In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto. Art. 104 L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini. Art. 105 (1) L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini. (2) I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione. (3) L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine Cooperazione internazionale 26 0.120 Capitolo XVII: Disposizioni transitorie di sicurezza Art. 106 In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Art. 107 Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione. Capitolo XVIII: Emendamenti Art. 108 Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Art. 109 (1) Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza. (2) Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Statuto delle Nazioni Unite 27 0.120 (3) Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Capitolo XIX: Ratifica e firma Art. 110 (1) Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali. (2) Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato. (3) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari. (4) Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche. Art. 111 Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari. In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto. Fato a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque. (Seguono le firme)

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DIRITTI ONU ARTICOLO 1

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”

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RAGIONE (DEFINIZIONE):

La facoltà di pensare, peculiare dell’uomo, soprattutto in quanto capacità di discernere, di determinare rapporti logici e di formulare giudizi.

COSCIENTE (DEFINIZIONE):

Consapevole (dei propri pensieri, delle proprie azioni, delle proprie parole) al punto di agire automaticamente in conseguenza.

Che ha il senso delle proprie responsabilità, serio, onesto e competente al tempo stesso (più com. coscienzioso). “un medico cosciente.” (L’Esempio di medico lo riporta il dizionario stesso)

 

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Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

….Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo….

 

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;

Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1.

  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
  3. Gli Stati Parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte II

Articolo 2

  1. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
  2. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l’adozione delle misure legislative o d’altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d’altro genere, in vigore.
  3. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto s’impegna a:
  4. a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali;
  5. b) Garantire che l’autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria:
  6. c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3.

Gli Stati Parti del presente Patto s’impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Articolo 4.

  1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati Parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale.
  2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
  3. Ogni Stato Parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati Parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

Articolo 5.

  1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.
  2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato Parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte III

Articolo 6.

  1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
  2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
  3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato Parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
  4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
  5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
  6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato Parte del presente Patto.

Articolo 7.

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8.

  1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
  2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
  3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
  4. b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
  5. c) L’espressione “lavoro forzato o obbligatorio”, ai fini del presente paragrafo, non comprende:
  6. i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;
  7. ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l’obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

  1. iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

Articolo 9.

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.
  2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell’arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
  3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un’accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell’accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.
  4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.
  5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

Articolo 10.

  1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.
  2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
  3. b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.
  4. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

Articolo 11.

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

Articolo 12.

  1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
  2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
  3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
  4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

Articolo 13.

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all’esame dell’autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 14.

  1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un’equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un’accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l’interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l’interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
  2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
  3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie:
  4. a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta;
  5. b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
  6. c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
  7. d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
  8. e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
  9. f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
  10. g) a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole.
  11. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione.
  12. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
  13. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l’individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
  14. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

Articolo 15.

  1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
  2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Articolo 16.

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

Articolo 17.

  1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
  2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Articolo 18.

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.
  2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
  3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
  4. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

 

Articolo 19.

  1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
  2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
  3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
  4. a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
  5. b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

Articolo 20.

  1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.
  2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

Articolo 21.

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà.

Articolo 22.

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
  2. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati Parti della Convenzione del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 23.

  1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
  2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l’età per contrarre matrimonio.
  3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
  4. Gli Stati Parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24.

  1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
  2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
  3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

Articolo 25.

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

  1. a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
  2. b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
  3. c) di accedere, in condizioni generale di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

Articolo 26.

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Articolo 27.

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

Parte IV

Articolo 28.

  1. E’ istituito un Comitato dei diritti dell’uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come “il Comitato”). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
  2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati Parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo. Sarà tenuto conto dell’opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
  3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29.

  1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggono le qualità stabilite all’articolo 28 e che siano state designate a tal fine dagli Stati Parti del presente Patto.
  2. Ogni Stato Parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
  3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30.

  1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
  2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all’articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati Parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati Parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
  4. L’elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati Parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell’Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

Articolo 31.

  1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
  2. Nell’elezione del Comitato, deve tenersi conto di un equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32.

  1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni; se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell’articolo 30.
  2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

Articolo 33

  1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un’assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite. il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.
  2. In caso di morte o di dimissioni di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34.

  1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità; all’ arti colo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati Parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all’articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati Parti del presente Patto. L’elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.
  3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all’articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35.

I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall’Assemblea Generale, avuto riguardo all’importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

Articolo 37.

  1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell’Organizzazione.
  2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.
  3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38.

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 39.

  1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
  2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, tra l’altro, le disposizioni seguenti: a) Il quorum è di dodici membri; b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40.

  1. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati Parti; b) Successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
  2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull’applicazione del presente Patto.
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli Istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.
  4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati Parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati Parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio Economico e Sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati Parti del presente Patto.
  5. Gli Stati Parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41.

  1. Ogni Stato Parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
  2. a) Se uno Stato Parte del presente Patto ritiene che un altro Stato Parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili;
  3. b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all’altro interessato.
  4. c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
  5. d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.
  6. e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.
  7. f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.
  8. g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.
  9. h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.
  10. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l’esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42.

  1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all’articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati Parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati Parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come “la Commissione”). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.
  2. b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati Parti interessati. Se gli Stati Parti interessati non pervengono entro tre mesi a un’intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l’accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
  3. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati Parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato Parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all’articolo 11.
  4. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.
  5. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati Parti interessati.
  6. Il segretariato previsto all’articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.
  7. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati Parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.
  8. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati Parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l’esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l’esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati Parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell’affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati Parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.
  9. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all’art. 41.
  10. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
  11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati Parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 43.

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell’articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 44.

Le disposizioni per l’attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell’uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati e non impediscono agli Stati Parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45.

Il Comitato tramite il Consiglio Economico e Sociale, presenta ogni anno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

Parte V

Articolo 46.

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli Istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47.

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte VI

Articolo 48.

  1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro Istituti specializzati di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
  2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  3. Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato tra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
  4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49.

  1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, a parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50.

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 51.

  1. Ogni Stato Parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati Parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
  2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Patto.
  3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 52.

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 48 b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 51.

Articolo 53.

  1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 48.