Dopo il facsimile di ricorso nei confronti dei verbali elevati per il mancato utilizzo delle “mascherine”, vi metto a disposizione qualcosa di decisamente più importante: il ricorso per le attività sanzionate per violazione degli obblighi di chiusura previsti nei DPCM.
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ILL.MA PREFETTURA DI
RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
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Promosso da …………………………….., nato a ……………………………., il ……………….. e residente in ………………………..
Premesso che
1) in data ………………………… l’esponente veniva sanzionata in quanto non ha rispettato l’art. 1 co. 9, lett. gg) e allegato 10 del DPCM 3 novembre 2020 (aree gialle), quale titolare del Bar /Ristorante/ecc… denominato ………………………., corrente in……………………………………….; n.d.s. qui potete cambiare i riferimenti normativi in base alla vostra zona e alla vostra attività, nel dubbio rimuovete pure il riferimento specifico lasciando unicamente quello generico al DPCM oggi in vigore.
2) che in particolare alle ore……….. circa i verbalizzanti si avvedevano che all’interno del Bar/Ristorante/ecc… si trovavano degli avventori;
3) la sanzione comminata all’esponente è palesemente illecita, i DPCM vanno integralmente disapplicati stante la loro radicale incompatibilità con plurimi diritti costituzionali, alcuni di rango fondamentale, i DPCM relativi all’emergenza Covid risultano in definitiva meri atti illeciti compiuti dal Governo sia dal punto di vista formale che sostanziale;
4) dal punto di vista formale, occorre considerare infatti come l’intera legislazione emergenziale risulti completamente illegittima e possa anzi essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario e che la sola procedura prevista per interventi di straordinaria urgenza nella nostra Costituzione è quella di cui all’art. 77, non ricorrendo nella specie l’ipotesi dello stato di guerra di cui all’art. 78 Cost;
5) ergo la procedura da adottare per l’emissione di atti straordinari ed urgenti era il decreto legge, non potendosi utilizzare meri atti amministrativi per comprimere diritti costituzionali;
6) la ragione dell’utilizzo dei DPCM anziché del decreto legge non risponde a criteri di maggiore rapidità nell’adozione delle misure di contenimento, la velocità per l’emissione dei provvedimenti sarebbe stata identica in tutto e per tutto. Risponde invece alla precisa volontà del Governo di evitare ogni sindacato di costituzionalità che possa inficiare il suo operato. Come noto il Giudice Ordinario può disapplicare un atto amministrativo incostituzionale, ma su di esso non può mai pronunciarsi la Corte Costituzionale. La differenza è sostanziale, la sentenza del G.O. non ha efficacia erga omnes come avrebbe quella della Corte Costituzionale. La scelta dei DPCM come strumento per rispondere all’emergenza è quindi palesemente diretta a scavalcare gli equilibri democratici previsti in Costituzione, ad alterare lo stesso equilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario, comportamento, a parere di chi scrive, penalmente rilevante;
7) solo con decreto legge si sarebbe potuto incidere su diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini nel rispetto delle norme costituzionali stesse, ma questo avrebbe dovuto essere fatto in ogni caso bilanciando ragionevolmente i diritti fra di loro, essendo radicalmente esclusa la possibilità che l’art. 32 Cost. possa divenire principio costituzionale in grado di cancellare tutti gli altri;
8) specificatamente e dal punto di vista sostanziale nel caso di specie si assumono certamente violati quantomeno gli artt. 4, 13, 41 Cost.;
9) cancellati con atti amministrativi il diritto al lavoro, diritto su cui addirittura la Repubblica si fonda (art. 1 Cost.), la libertà personale, anche in violazione della riserva di legge assoluta dell’art. 13 Cost., nonché la libertà di iniziativa privata di cui all’art. 41 Cost.;
10) neppure con legge ordinaria si sarebbe potuto incidere su tali diritti senza un ragionevole bilanciamento degli stessi e, stante la radicale assenza di interventi economici in favore delle attività commerciali, non si vede come i titolari delle stesse potrebbero sopravvivere rispettando i DPCM, ferma la loro ribadita illegalità sostanziale;
11) l’intervento economico di sostegno, possibile con una banale scelta politica (pochi sanno in realtà che la creazione di moneta è priva di vincoli sotto il profilo quantitativo in base ai Trattati Europei e che comunque l’Italia avrebbe in ogni caso potuto utilizzare d’imperio la propria sovranità monetaria), avrebbe dovuto precedere l’emissione di qualsivoglia provvedimento che avesse inciso sul diritto al lavoro e sulla libertà di iniziativa privata;
12) il Governo non poteva sicuramente imporre chiusure e poi con tutta calma ragionare su eventuali ristori, che dal punto di vista quantitativo, sono stati assolutamente insufficienti non solo a coprire le perdite, ma anche solamente a coprire le spese;
13) in forza di tale comportamento sono avvenuti gravissimi fatti di cronaca, molteplici le notizie di suicidi tra i titolari delle attività colpite dai DPCM;
14) in questo contesto la disobbedienza del singolo rappresenta il mero esercizio del diritto di sopravvivere, nonché un estremo tentativo di difendere la Patria stessa da misure liberticide che stanno distruggendo il Paese, dovere che l’art. 52 Cost. impone ad ogni cittadino;
15) si fa in ogni caso salvo il diritto di agire giudizialmente nei confronti della Presidenza del Consiglio per il risarcimento di tutti i danni patiti in forza dei provvedimenti illegittimi da essa adottati.
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n……………………, emesso da……………………………
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
copia verbale impugnato.
Con osservanza.
Data
Firma